Regolamento Tabelle e Codici

Regolamento

Premessa

Il RIDT è nato nel 1996 col preciso obiettivo di ottenere dati completi ed aggiornati di tutti i pazienti in trattamento sostitutivo della funzione renale trattati in Italia.

Sin dall’inizio si è deciso di agire non attraverso un sistema di raccolta dati centrale, ma creando una struttura federativa, che riunisse e armonizzasse l’attività dei Registri Regionali di dialisi e trapianto esistenti, nell’ottica di rispettarne l’autonomia e di rendere sostenibile il compito, in mancanza di un organico stabile del RIDT.

Nel 1996 esistevano in Italia solo 5 Registri Regionali e quindi il primo impegno del RIDT è stato quello di favorirne la creazione nelle regioni che ne erano sprovviste. Per raggiungere questo obbiettivo sono stati identificati i Referenti Regionali e ci si è adoperati per fornir loro tutti gli strumenti atti alla creazione ed alla crescita dei singoli Registri. Alla data odierna la maggioranza delle Regioni Italiane possiede un Registro funzionante con possibilità di raccolta del set minimo di dati identificato e richiesto dal RIDT.

Il Registro, dopo una fase in cui sono stati raccolti dati disaggregati (1record=1 paziente) raccoglie dati in forma tabellare in attesa di definire le procedure necessarie a riprendere la raccolta dati in forma corretta.

Regolamento del Registro Italiano di Dialisi e Trapianto
(approvato dal C.D. SIN nelle riunioni del 8.7.2009 e del 5.7.2011 e del 28.6.2017)

Art. 1
Su incarico e indicazione della SOCIETA’ ITALIANA DI NEFROLOGIA, che ne è responsabile, il Registro Italiano Dialisi e Trapianto è costituito dalla Federazione dei Registri Regionali. Ciascun Registro Regionale contribuisce al Registro Italiano fornendo un set di dati comuni.

Art. 2
Il Registro Italiano Dialisi e Trapianto è composto dalle seguenti strutture, con specifiche funzioni, identificate dal Direttivo della Società Italiana di Nefrologia:

  • Commissione del Registro
  • Coordinatore del Registro
  • Comitato Scientifico del Registro
  • Segretario del Registro
  • Comitato tecnico di Registro

Al Registro collabora un data manager con specifiche competenze statistico epidemiologiche, con il compito di elaborare i dati pervenuti dai registri regionali e fornirli al comitato scientifico ed un web master che oltre che della gestione del sito web si occupa del flusso dei dati dai singoli registri regionali al data manager. Gli oneri di gestione di queste due figure sono a carico della Società.

Art. 3 
La Commissione del Registro di Dialisi e Trapianto (RIDT) afferisce al Comitato per il Governo Clinico ed è composta dai Chairman Regionali di Registro designati dalle Sezioni Regionali o dai competenti Assessorati e approvati dai consigli direttivi regionali della SIN. Il Chairman può chiedere al RIDT di delegare questo ruolo ad un Referente di Registro che può essere eventualmente affiancato da un referente tecnico individuato per le sue particolari competenze nella gestione dati.

Art. 4
I Chairmen od i Referenti Regionali di Registro hanno i seguenti compiti:

  • garantire il flusso di dati della rispettiva regione secondo le modalità e le indicazioni fra loro concordate
  • stabilire e valutare periodicamente, durante periodiche riunioni, i criteri di uniformità dei dati del RIDT e le regole per l’accesso al data-base, da sottoporre all’approvazione del Direttivo SIN
  • elaborare i propri dati regionali per la presentazione ai Convegni Regionali della SIN e la realizzazione del relativo Report, secondo modalità specifiche delle singole regioni
  • mantenere, in collaborazione con i Presidenti delle Sezioni Regionali SIN, i contatti con gli organismi amministrativi regionali (Assessorati, ecc), se e come previsto dai singoli accordi istitutivi
  • presentare proposte per studi mirati, possibilmente a carattere interregionale

Art. 5
Il Coordinatore del Registro è eletto dalla Commissione tra i suoi membri, ovvero viene da essa identificato in base a candidature spontanee di nefrologi con provata esperienza epidemiologica in particolare nella gestione dei Registri Dialisi, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per due volte.

Art. 6
Il Comitato Scientifico è un organismo consultivo formato da cinque esperti epidemiologi e/o biostatistici, nominati dal Direttivo della SIN su una lista di proposte spontanee o suggerite dai Presidenti della Sezioni Regionali dura in carica tre anni ed è rieleggibile per due volte.
Fra questi, su proposta del Coordinatore, viene nominato il Segretario di registro, in carica per tre anni e rieleggibile per due volte.
Il comitato tecnico è composto da 5 membri identificati dalla commissione di Registro in base alle competenze tecniche nella raccolta, gestione ed
analisi di dati epidemiologici e alla disponibilità di collaborare fattivamente in questi campi oltre che nella produzione scientifica del registro. La
commissione rivaluta con cadenza triennale l’attività dei componenti per l’eventuale rinnovo del loro ruolo.

Art. 7
Il Coordinatore mantiene i rapporti con il Presidente e il Direttivo SIN, con i Referenti Regionali e il Coordinatore della Commissione del Governo Clinico, con il Registro EDTA e con altri organismi ufficiali. Promuove le riunioni della Commissione e del Comitato scientifico.

Art. 8
Il Comitato Scientifico in collaborazione con il comitato tecnico valuta, promuove o coordina la realizzazione e la pubblicazione di progetti per elaborazioni mirate alla realizzazione di studi epidemiologici sul data base del Registro.
Il Segretario di Registro, in accordo con il Coordinatore, coordina le attività del data engineer, del Comitato Scientifico e della Commissione.

Art. 9
Il Coordinatore e il Comitato Scientifico, In collaborazione con il comitato tecnico ed il data manager, controllano il flusso dai Registri Regionali, la verifica di dati e la loro elaborazione per il Report Annuale (da presentare in occasione del Congresso SIN e da pubblicare sul Sito ed eventualmente su altri organi di stampa della SIN) e il contenuto del sito web, con particolare riguardo alla possibilità di rendere disponibili informazioni epidemiologiche, sia direttamente che su richiesta motivata, secondo regole stabilite dall’assemblea dei Referenti Regionali e approvate dal Direttivo SIN. Essi identificano inoltre un gruppo minimo di statistiche che devono sempre essere fornite nel Report Nazionale e a cui auspicabilmente devono uniformarsi anche i Registri regionali nei loro report annuali.

TABELLE E CODICI

Tabelle per la raccolta dati aggregati 2022

NB. I dati verranno forniti dai Registri Regionali, non dai singoli centri

Tabelle e codici per l’invio dati RIDT.